Art. 87
Collaborazione e scambio di informazioni con l’ESMA
In vigore dal 15 mag 2014
Collaborazione e scambio di informazioni con l’ESMA
1. Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 e conformemente agli del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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