Art. 44

Autorizzazione e legge applicabile

In vigore dal 15 mag 2014
Autorizzazione e legge applicabile 1.   Gli Stati membri riservano l’autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano al presente titolo. L’autorità competente concede l’autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato solo quando si è accertata che sia il gestore del mercato che i sistemi del mercato regolamentato in questione ottemperano quanto meno ai requisiti stabiliti dal presente titolo. Nel caso di un mercato regolamentato che sia una persona giuridica e che sia gestito o amministrato da un gestore del mercato diverso dal mercato regolamentato stesso, gli Stati membri determinano in che modo i vari obblighi imposti al gestore del mercato in virtù della presente direttiva debbano essere ripartiti tra il mercato regolamentato e il gestore del mercato. Il gestore del mercato fornisce tutte le informazioni, tra cui un programma di attività che precisi anche i tipi di attività previste e la struttura organizzativa, necessarie per permettere all’autorità competente di accertarsi che il mercato regolamentato abbia instaurato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutti i dispositivi necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente titolo. 2.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato svolga le attività attinenti all’organizzazione e al funzionamento del mercato stesso sotto la vigilanza dell’autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i mercati regolamentati rispettino il presente titolo. Essi garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i mercati regolamentati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l’autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo. 3.   Gli Stati membri assicurano che il gestore del mercato abbia la responsabilità di garantire che il mercato regolamentato gestito soddisfi i requisiti stabiliti al presente titolo. Gli Stati membri assicurano parimenti che il gestore del mercato abbia il diritto di esercitare i diritti che corrispondono al mercato regolamentato che gestisce in virtù della presente direttiva. 4.   Fatte salve le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 596/2014 o della direttiva 2014/57/UE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d’origine del mercato in questione. 5.   L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata ad un mercato regolamentato allorché questo: a) non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di funzionare da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non preveda che l’autorizzazione permanga anche in tali casi; b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; d) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014; e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale. 6.   Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all’ESMA.
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Autorizzazione e legge applicabile (Art. 44 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo