Art. 45
Requisiti inerenti all’organo di gestione di un gestore del mercato
In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti inerenti all’organo di gestione di un gestore del mercato
1. Gli Stati membri prescrivono che tutti i membri dell’organo di gestione dei gestori del mercato soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie all’esercizio delle loro funzioni. La composizione generale dell’organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze.
2. I membri dell’organo di gestione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
a)
tutti i membri dell’organo di gestione dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni in seno al gestore del mercato. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell’organo di gestione può cumulare contemporaneamente in qualsiasi ente giuridico tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell’gestore del mercato.
A meno che rappresentino lo Stato membro, i membri dell’organo di gestione dei gestori del mercato che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non ricoprono simultaneamente posizioni che vadano oltre una delle seguenti combinazioni, salvo altrimenti autorizzati dall’autorità competente:
i)
un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
ii)
quattro incarichi di amministratore non esecutivo.
Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell’ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione qualificata sono considerati come un unico incarico di amministratore.
Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell’organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Le autorità competenti informano periodicamente l’ESMA di tali autorizzazioni.
Gli incarichi di amministratore esecutivo presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali sono esenti dalle limitazioni sul numero di incarichi di amministratore esecutivo che può detenere un membro di un organo di gestione;
b)
l’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del gestore del mercato, inclusi i principali rischi;
c)
ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito per valutare e contestare effettivamente le decisioni dell’alta dirigenza, se necessario, e di controllare e monitorare efficacemente il processo decisionale.
3. I gestori del mercato destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione.
4. Gli Stati membri assicurano che i gestori del mercato che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscano un comitato per le nomine composto da membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato interessato.
Il comitato per le nomine svolge le seguenti funzioni:
a)
individua e raccomanda, ai fini dell’approvazione da parte dell’organo di gestione o da parte dell’assemblea generale, i candidati per ricoprire i posti vacanti nell’organo di gestione. A tal fine, il comitato per le nomine valuta l’equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell’organo di gestione. Inoltre, il comitato redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l’impegno previsto in termini di tempo. Il comitato per le nomine decide altresì un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell’organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell’organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo.
b)
esamina periodicamente, con frequenza almeno annua, la struttura, le dimensioni, la composizione e i risultati dell’organo di gestione e formula raccomandazioni all’intenzione di quest’ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;
c)
valuta periodicamente, con frequenza almeno annua, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di ogni singolo membro dell’organo di gestione e di quest’ultimo nel suo insieme, e riferisce in merito a tale valutazione all’organo di gestione;
d)
riesamina periodicamente la politica dell’organo di gestione in materia di selezione e nomina dei membri dell’alta dirigenza e formula raccomandazioni all’organo di gestione.
Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell’organo di gestione non sia dominato da un individuo o da un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi del gestore del mercato nel suo insieme.
Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne.
Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l’organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.
5. Gli Stati membri o le autorità competenti prescrivono ai gestori del mercato e ai rispettivi comitati per le nomine di tener conto di un’ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell’organo di gestione e di definire a tal fine una politica che promuova la diversità in seno a tale organo.
6. Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione di un gestore del mercato definisca dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell’organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l’integrità del mercato.
Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione controlli e valuti periodicamente l’efficacia dei dispositivi di governance del gestore del mercato e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
I membri dell’organo di gestione hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per sorvegliare e controllare il processo decisionale della dirigenza.
7. L’autorità competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che le persone che i membri dell’organo di gestione del gestore del mercato abbiano onorabilità sufficiente, possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie e dedichino tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del gestore del mercato possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto dell’integrità del mercato.
Gli Stati membri assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato, si consideri che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e le operazioni di un mercato regolamentato già autorizzato secondo la presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1.
8. Gli Stati membri impongono ai gestori del mercato di comunicare alle autorità competenti l’identità di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se il gestore del mercato è conforme alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 5.
9. L’ESMA emana orientamenti in merito a quanto segue:
a)
la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell’organo di gestione all’esercizio delle funzioni di tale membro, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del gestore del mercato;
b)
la nozione di conoscenza, competenze ed esperienze collettive adeguate dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera b);
c)
la nozione di onestà, integrità e indipendenza di giudizio dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera c);
d)
la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 3;
e)
la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 5.
L’ESMA emana i suddetti orientamenti entro il 3 gennaio 2016.
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