Art. 2

In vigore dal 15 mag 2014
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. Essi applicano tali misure dal 18 luglio 2019. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità secondo le quali è fatto tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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Art. 2 Direttiva (UE) 2014/64 — Testo vigente | Portale Normativo