Art. 1

In vigore dal 15 mag 2014
All’articolo 14, paragrafo 3, parte C, della direttiva 64/432/CEE, il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) Per ciascun animale: — il codice o i codici di identificazione unici, per i casi di cui all’, paragrafo 1, all’articolo 4 ter, all’articolo 4 quater, paragrafo 1, e all’articolo 4 quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), — la data di nascita, — il sesso, — la razza o il mantello, — il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all’animale dallo Stato membro di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, — il numero di identificazione dell’azienda di nascita, — i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l’animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda, — la data del decesso o della macellazione, — il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all’animale. (*1)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).» "
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