Art. 8

Competenza giurisdizionale

In vigore dal 15 mag 2014
Competenza giurisdizionale 1.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli quando: a) il reato è stato commesso in tutto o in parte nel proprio territorio; o b) l'autore del reato sia un proprio cittadino. 2.   Ogni Stato membro la cui valuta è l'euro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli commessi al di fuori del proprio territorio, almeno nella misura in cui riguardino l'euro e quando: a) l'autore del reato si trova nel territorio di tale Stato membro e non sia estradato; o b) le banconote o le monete metalliche in euro falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nel territorio di tale Stato membro. Ai fini dell'azione penale avverso i reati di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all', paragrafo 1, lettera a), nonché a induzione, favoreggiamento e concorso, e tentativo di commettere tali reati, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che gli atti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:62:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Competenza giurisdizionale (Art. 8 Direttiva (UE) 2014/62) — Testo vigente | Portale Normativo