Art. 7

Sanzioni per le persone giuridiche

In vigore dal 15 mag 2014
Sanzioni per le persone giuridiche Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell' sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, quali: a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa; c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria; d) la liquidazione giudiziaria; e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
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Sanzioni per le persone giuridiche (Art. 7 Direttiva (UE) 2014/62) — Testo vigente | Portale Normativo