Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2002/21/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «operatore di rete»: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione e un'impresa che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
a)
un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
i)
gas,
ii)
elettricità, compresa l'illuminazione pubblica,
iii)
riscaldamento,
iv)
acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio,
b)
servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;
2) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali; i cavi, compresa la fibra inattiva, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell', punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio (13) non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi della presente direttiva;
3) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga a una velocità di almeno a 30 Mbit/s;
4) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica;
5) «ente pubblico»: un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
6) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a)
sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b)
sono dotati di personalità giuridica; e
c)
sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
7) «infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;
8) «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
9) «opere di profonda ristrutturazione»: lavori edilizi o di genio civile nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa e richiedono un'autorizzazione edilizia;
10) «autorizzazione»: una decisione esplicita o implicita di un'autorità competente rilasciata in esito a una procedura in virtù della quale un'impresa è tenuta a prendere iniziative per eseguire per legge opere edilizie o di genio civile;
11) «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità.
Storico versioni
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