Art. 4
Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche
In vigore dal 15 mag 2014
Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura fisica a norma dell', paragrafo 2, abbiano il diritto di accedere, su richiesta, alla seguente serie di informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete:
a)
ubicazione e tracciato;
b)
tipo e uso attuale dell'infrastruttura; e
c)
punto di contatto.
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che richiedono l'accesso specifichino la zona in cui intendono installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Gli Stati membri possono consentire che l'accesso alle informazioni minime sia limitato soltanto se ritenuto necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.
2. Gli Stati membri possono esigere che gli enti pubblici che per competenza detengono in formato elettronico elementi delle informazioni minime di cui al paragrafo 1 relativi all'infrastruttura fisica di un operatore di rete li mettano a disposizione attraverso lo sportello unico con mezzi elettronici entro il 1o gennaio 2017 ed esigono che tali enti pubblici li mettano a disposizione, su richiesta, delle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1. Gli aggiornamenti di tali informazioni e qualsiasi nuovo elemento delle informazioni minime di cui al paragrafo 1 ricevute dagli enti pubblici sono messi a disposizione dello sportello unico entro due mesi dalla data del loro ricevimento. Tale periodo può essere prorogato di un mese al massimo, se necessario per garantire l'affidabilità delle informazioni fornite.
3. Le informazioni minime messe a disposizione di uno sportello unico a norma del paragrafo 2 sono immediatamente accessibili attraverso lo sportello unico, in formato elettronico e secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso alle informazioni minime a norma del presente paragrafo sia reso disponibile attraverso lo sportello unico entro il 1o gennaio 2017.
4. Se le informazioni minime di cui al paragrafo 1 non sono disponibili attraverso lo sportello unico, gli Stati membri esigono che gli operatori di rete forniscano l'accesso a tali informazioni su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione. Tale richiesta specifica la zona prevista per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'accesso alle informazioni è concesso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.
5. Su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, gli Stati membri esigono che gli operatori di rete soddisfino le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica. Tale richiesta specifica gli elementi della rete interessati ai fini dell'installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco degli elementi della rete specificati sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti al presente articolo, ciascuna delle parti possa adire un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.
7. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un periodo ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che ottengono l'accesso alle informazioni a norma del presente articolo, adottino misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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