Art. 10

Organismi competenti

In vigore dal 15 mag 2014
Organismi competenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i singoli compiti assegnati all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie siano esercitati da uno o più organismi competenti. 2.   L'organismo competente per la risoluzione delle controversie designato da uno Stato membro in virtù del paragrafo 1 è giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo dagli operatori di rete. Gli Stati membri possono autorizzare l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie ad addebitare oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati. 3.   Gli Stati membri esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. 4.   Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti a livello nazionale, regionale o locale per svolgere le funzioni dello sportello unico di cui agli . Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, gli Stati membri possono autorizzare l'imposizione di tariffe per l'uso degli sportelli unici. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente direttiva entro il 1o luglio 2016 e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore. 6.   Le decisioni adottate dagli organismi competenti di cui al presente articolo possono formare oggetto di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale.
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Organismi competenti (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/61) — Testo vigente | Portale Normativo