Art. 61
Autorità competenti della determinazione
In vigore dal 15 mag 2014
Autorità competenti della determinazione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti delle determinazioni di cui all’, paragrafo 3, siano quelle specificate nel presente articolo.
2. Ciascuno Stato membro designa nel diritto nazionale l’autorità appropriata competente delle determinazioni a norma dell’. L’autorità appropriata può essere l’autorità competente o l’autorità di risoluzione, conformemente all’.
3. Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a norma dell’ del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente della determinazione di cui all’, paragrafo 3, è l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.
4. Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano emessi da un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che costituisce una filiazione e sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità competente delle determinazioni di cui all’, paragrafo 3, è la seguente:
a)
è responsabile delle determinazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE;
b)
sono responsabili della determinazione congiunta sotto forma di decisione congiunta di cui all’, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
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