Art. 37

Principi generali degli strumenti di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Principi generali degli strumenti di risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione ad enti ed entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che soddisfa le applicabili condizioni per la risoluzione. 2.   Se l’autorità di risoluzione decide di applicare uno strumento di risoluzione a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e ove tale azione di risoluzione comporti che i creditori subiscano le perdite o la conversione dei loro crediti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale conformemente all’ immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione. 3.   Gli strumenti di risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti: a) strumento per la vendita dell’attività d’impresa; b) strumento dell’ente-ponte; c) strumento della separazione delle attività; d) strumento del bail-in. 4.   Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o combinandoli. 5.   Le autorità di risoluzione possono applicare lo strumento della separazione delle attività solo abbinandolo a un altro strumento di risoluzione. 6.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione, il residuo ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale necessità che tale ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fornisca servizi o assistenza a norma dell’ per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione e di altri eventuali motivi per cui la continuazione del residuo ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all’. 7.   L’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’ può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all’applicazione di strumenti o poteri di risoluzione, o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo una o più delle seguenti modalità: a) come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà; b) dall’ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; oppure c) da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato. 8.   Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullamento o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti e passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità disposte in virtù dell’applicazione di uno strumento di risoluzione o dell’esercizio di un potere di risoluzione, o dell’utilizzo di uno strumento pubblico di stabilizzazione finanziaria. 9.   Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni per la risoluzione, purché: a) ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali poteri non siano di impedimento all’efficace risoluzione di gruppo; e b) siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che la disciplinano di cui agli . 10.   Nella situazione eccezionale di una crisi sistemica, l’autorità di risoluzione può tentare di reperire finanziamenti da fonti alternative ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione di cui agli articoli da 56 a 58, laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione abbiano fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’; e b) ciò sia subordinato all’approvazione preventiva e finale a titolo della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
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Principi generali degli strumenti di risoluzione (Art. 37 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo