Art. 37 · Principi generali degli strumenti di risoluzione

Art. 37

Principi generali degli strumenti di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Principi generali degli strumenti di risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione ad enti ed entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che soddisfa le applicabili condizioni per la risoluzione. 2.   Se l’autorità di risoluzione decide di applicare uno strumento di risoluzione a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e ove tale azione di risoluzione comporti che i creditori subiscano le perdite o la conversione dei loro crediti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale conformemente all’ immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione. 3.   Gli strumenti di risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti: a) strumento per la vendita dell’attività d’impresa; b) strumento dell’ente-ponte; c) strumento della separazione delle attività; d) strumento del bail-in. 4.   Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o combinandoli. 5.   Le autorità di risoluzione possono applicare lo strumento della separazione delle attività solo abbinandolo a un altro strumento di risoluzione. 6.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione, il residuo ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale necessità che tale ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fornisca servizi o assistenza a norma dell’ per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione e di altri eventuali motivi per cui la continuazione del residuo ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all’. 7.   L’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’ può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all’applicazione di strumenti o poteri di risoluzione, o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo una o più delle seguenti modalità: a) come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà; b) dall’ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; oppure c) da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato. 8.   Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullamento o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti e passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità disposte in virtù dell’applicazione di uno strumento di risoluzione o dell’esercizio di un potere di risoluzione, o dell’utilizzo di uno strumento pubblico di stabilizzazione finanziaria. 9.   Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni per la risoluzione, purché: a) ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali poteri non siano di impedimento all’efficace risoluzione di gruppo; e b) siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che la disciplinano di cui agli . 10.   Nella situazione eccezionale di una crisi sistemica, l’autorità di risoluzione può tentare di reperire finanziamenti da fonti alternative ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione di cui agli articoli da 56 a 58, laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione abbiano fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’; e b) ciò sia subordinato all’approvazione preventiva e finale a titolo della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
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