Art. 122

Modifica della direttiva 2011/35/UE

In vigore dal 15 mag 2014
Modifica della direttiva 2011/35/UE All’ della direttiva 2011/35/UE è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). (*9)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190)»."
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Modifica della direttiva 2011/35/UE (Art. 122 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo