Art. 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

In vigore dal 16 apr 2014
Sanzioni penali per le persone fisiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all’ sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.
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