Art. 3
Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
In vigore dal 16 apr 2014
Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:
a)
in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b)
in ragione della sua partecipazione al capitale dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c)
in quanto avente accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure
d)
in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.
Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.
4. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.
5. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.
6. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:
a)
raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure
b)
raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.
7. L’utilizzo della raccomandazione o dell’induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l’induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.
8. Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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