Art. 10

Competenza giurisdizionale

In vigore dal 16 apr 2014
Competenza giurisdizionale 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 6 commesso: a) in tutto o in parte nel loro territorio; oppure b) da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l’atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso. 2.   Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 anche quando siano commessi al di fuori del suo territorio e nella ipotesi in cui: a) l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio; oppure b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.
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Competenza giurisdizionale (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/57) — Testo vigente | Portale Normativo