Art. 10
Competenza giurisdizionale
In vigore dal 16 apr 2014
Competenza giurisdizionale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 6 commesso:
a)
in tutto o in parte nel loro territorio; oppure
b)
da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l’atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.
2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 anche quando siano commessi al di fuori del suo territorio e nella ipotesi in cui:
a)
l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio; oppure
b)
il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.
Storico versioni
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