Art. 3

Requisiti essenziali

In vigore dal 16 apr 2014
Requisiti essenziali 1.   Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione; b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE. 2.   Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose. 3.   Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali: a) interagiscono con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati; b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete; c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione; d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi; g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza; h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili; i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i).
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Requisiti essenziali (Art. 3 Direttiva (UE) 2014/53) — Testo vigente | Portale Normativo