Art. 13

Obblighi dei distributori

In vigore dal 16 apr 2014
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono un'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva. 2.   Prima di mettere l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla documentazione necessaria in base alla presente direttiva nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'apparecchiatura radio deve essere messa a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all', paragrafo 2 e paragrafi da 6 a 10, e all', paragrafo 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all', non mette l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato fino a quando essa non sia stata resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3.   I distributori garantiscono che, mentre l'apparecchiatura radio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'. 4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'apparecchiatura radio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato.
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Obblighi dei distributori (Art. 13 Direttiva (UE) 2014/53) — Testo vigente | Portale Normativo