Art. 5

Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo

In vigore dal 3 apr 2014
Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo 1.   Per i veicoli di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in ogni anno civile il numero complessivo di controlli tecnici su strada iniziali nell’Unione è pari almeno al 5 % del numero totale di tali veicoli immatricolati negli Stati membri. 2.   Ogni Stato membro si adopera per eseguire un numero adeguato di controlli tecnici su strada iniziali, proporzionato al numero complessivo di tali veicoli immatricolati sul suo territorio. 3.   Le informazioni sui veicoli controllati sono comunicate alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1.
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Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo (Art. 5 Direttiva (UE) 2014/47) — Testo vigente | Portale Normativo