Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 apr 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile; 2) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene; 3) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; 4) «confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato; 5) «congelamento»: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo; 6) «reato»: un illecito contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all’.
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