Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 apr 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;
2)
«bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;
3)
«beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
4)
«confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato;
5)
«congelamento»: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
6)
«reato»: un illecito contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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