Art. 30
Disposizione transitoria
In vigore dal 3 apr 2014
Disposizione transitoria
Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al 20 maggio 2017:
a)
prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016;
b)
sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016;
c)
prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.
Storico versioni
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