Art. 30 · Disposizione transitoria

Art. 30

Disposizione transitoria

In vigore dal 3 apr 2014
Disposizione transitoria Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al 20 maggio 2017: a) prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016; b) sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016; c) prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.
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