Art. 3
Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze
In vigore dal 3 apr 2014
Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze
1. I livelli di emissioni delle sigarette immesse sul mercato o prodotte negli Stati membri («livelli massimi di emissioni») non superano rispettivamente:
a)
10 mg di catrame per sigaretta;
b)
1 mg di nicotina per sigaretta;
c)
10 mg di monossido di carbonio per sigaretta.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per ridurre i livelli massimi di emissioni di cui al paragrafo 1, ove ciò sia necessario tenuto conto degli standard concordati a livello internazionale.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali livelli massimi di emissioni da essi stabiliti per le emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare nel diritto dell’Unione gli standard convenuti dalle parti dell’FCTC o dall’OMS relativamente ai livelli massimi di emissioni delle emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.
Storico versioni
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