Art. 3 · Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze

Art. 3

Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze

In vigore dal 3 apr 2014
Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze 1.   I livelli di emissioni delle sigarette immesse sul mercato o prodotte negli Stati membri («livelli massimi di emissioni») non superano rispettivamente: a) 10 mg di catrame per sigaretta; b) 1 mg di nicotina per sigaretta; c) 10 mg di monossido di carbonio per sigaretta. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per ridurre i livelli massimi di emissioni di cui al paragrafo 1, ove ciò sia necessario tenuto conto degli standard concordati a livello internazionale. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali livelli massimi di emissioni da essi stabiliti per le emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare nel diritto dell’Unione gli standard convenuti dalle parti dell’FCTC o dall’OMS relativamente ai livelli massimi di emissioni delle emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.
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