Art. 21

Prodotti da fumo a base di erbe

In vigore dal 3 apr 2014
Prodotti da fumo a base di erbe 1.   Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute» 2.   L’avvertenza relativa alla salute è stampata sul fronte e sul retro della superficie esterna della confezione unitaria e sull’eventuale imballaggio esterno. 3.   L’avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all’, paragrafo 4. Copre il 30 % dell’area delle corrispondente superficie della confezione unitaria e dell’eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. 4.   Le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe non comprendono alcuno degli elementi o delle caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e non indicano che il prodotto non contiene additivi o aromi.
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Prodotti da fumo a base di erbe (Art. 21 Direttiva (UE) 2014/40) — Testo vigente | Portale Normativo