Art. 9

Avvertenze generali e messaggi informativi per i prodotti del tabacco da fumo

In vigore dal 3 apr 2014
Avvertenze generali e messaggi informativi per i prodotti del tabacco da fumo 1.   Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano una delle seguenti avvertenze generali: «Il fumo uccide – smetti subito» oppure «Il fumo uccide». Gli Stati membri determinano quale di tali avvertenze generali di cui al primo comma deve essere utilizzata. 2.   Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». 3.   Per i pacchetti di sigarette e il tabacco da arrotolare in confezioni dalla forma parallelepipeda, l’avvertenza generale figura sulla parte inferiore di una delle superfici laterali della confezione unitaria e il messaggio informativo figura sulla parte inferiore dell’altra superficie laterale. Le avvertenze relative alla salute hanno una lunghezza non inferiore a 20 mm. Per le confezioni a forma di pacchetto a scatola con chiusura incernierata la cui superficie laterale viene divisa in due quando la confezione è aperta, l’avvertenza generale e il messaggio informativo figurano interamente sulle parti più ampie di tali due superfici. L’avvertenza generale appare altresì all’interno della superficie superiore visibile al momento dell’apertura della confezione. Le superfici laterali di questo tipo di pacchetto hanno un’altezza non inferiore a 16 mm. Per il tabacco da arrotolare commercializzato in buste, l’avvertenza generale e il messaggio informativo figurano sulle superfici che garantiscono la piena visibilità di tali avvertenze relative alla salute. Per il tabacco da arrotolare in confezioni di forma cilindrica l’avvertenza generale figura sulla superficie esterna della chiusura e il messaggio informativo sulla sua superficie interna. Sia l’avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50 % della superficie sulla quale sono stampati. 4.   L’avvertenza generale e il messaggio informativo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono: a) stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nel diritto nazionale garantiscano che il pertinente testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute; e b) al centro della superficie riservata loro, e sulle confezioni dalla forma parallelepipeda e l’eventuale imballaggio esterno, sono paralleli al bordo laterale della confezione unitaria o dell’imballaggio esterno. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adeguare la formulazione del messaggio informativo di cui al paragrafo 2 agli sviluppi scientifici e di mercato. 6.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la posizione esatta dell’avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste, tenendo conto delle diverse forme delle buste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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Avvertenze generali e messaggi informativi per i prodotti del tabacco da fumo (Art. 9 Direttiva (UE) 2014/40) — Testo vigente | Portale Normativo