Art. 1
In vigore dal 10 mar 2014
Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE è sostituito dal seguente:
«1.4.4.
La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso:
—
nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita nell’ della direttiva 2012/34/UE, e
—
nella cabina del macchinista».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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