Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 mar 2014
Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE è sostituito dal seguente: «1.4.4. La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso: — nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita nell’ della direttiva 2012/34/UE, e — nella cabina del macchinista».
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