Art. 38
Non conformità formale
In vigore dal 26 feb 2014
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva;
b)
la marcatura CE, ove necessaria, non è stata apposta;
c)
il marchio specifico di protezione dalle esplosioni
, i simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, le altre marcature e informazioni sono state apposte in violazione del punto 1.0.5 dell’allegato II o non sono state apposte;
d)
il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell’ o non è stato apposto;
e)
la dichiarazione di conformità UE o, ove necessario, l’attestato di conformità non sono stati apposti;
f)
la dichiarazione di conformità UE o, ove necessario, l’attestato di conformità non sono stati compilati correttamente;
g)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
h)
le informazioni di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
i)
qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o all’ non è rispettata.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
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