Art. 38 · Non conformità formale

Art. 38

Non conformità formale

In vigore dal 26 feb 2014
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva; b) la marcatura CE, ove necessaria, non è stata apposta; c) il marchio specifico di protezione dalle esplosioni , i simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, le altre marcature e informazioni sono state apposte in violazione del punto 1.0.5 dell’allegato II o non sono state apposte; d) il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell’ o non è stato apposto; e) la dichiarazione di conformità UE o, ove necessario, l’attestato di conformità non sono stati apposti; f) la dichiarazione di conformità UE o, ove necessario, l’attestato di conformità non sono stati compilati correttamente; g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; h) le informazioni di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o all’ non è rispettata. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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