Art. 23

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’ e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica. 2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente. 4.   Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti relativi all’esame delle qualifiche del subappaltatore o della succursale e al lavoro da quest’ultimi svolto ai sensi degli allegati da III a VII e l’allegato IX.
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Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati (Art. 23 Direttiva (UE) 2014/34) — Testo vigente | Portale Normativo