Art. 22

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità degli organismi notificati Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’ nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
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Presunzione di conformità degli organismi notificati (Art. 22 Direttiva (UE) 2014/34) — Testo vigente | Portale Normativo