Art. 16
Procedure di valutazione della conformità degli ascensori
In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di valutazione della conformità degli ascensori
1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a)
qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B:
i)
l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
ii)
la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;
iii)
la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII;
b)
qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all’allegato XI:
i)
l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
ii)
la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;
iii)
la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII;
c)
la conformità basata sulla verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;
d)
la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto per ascensori di cui all’allegato XI.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell’ascensore e la persona responsabile dell’installazione e della prova dell’ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest’ultima possa garantire che l’ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza.
3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.
4. È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
Storico versioni
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