Art. 16 · Procedure di valutazione della conformità degli ascensori

Art. 16

Procedure di valutazione della conformità degli ascensori

In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di valutazione della conformità degli ascensori 1.   Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B: i) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V; ii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X; iii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII; b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all’allegato XI: i) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V; ii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X; iii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII; c) la conformità basata sulla verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII; d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto per ascensori di cui all’allegato XI. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell’ascensore e la persona responsabile dell’installazione e della prova dell’ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest’ultima possa garantire che l’ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza. 3.   Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. 4.   È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
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