Art. 51

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016. 2.   I certificati rilasciati a norma della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma della presente direttiva. 3.   La direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (14) continua ad applicarsi fino alla sua sostituzione con le misure adottate a norma dell’ della presente direttiva.
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Disposizioni transitorie (Art. 51 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo