Art. 51
Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016.
2. I certificati rilasciati a norma della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma della presente direttiva.
3. La direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (14) continua ad applicarsi fino alla sua sostituzione con le misure adottate a norma dell’ della presente direttiva.
Storico versioni
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