Art. 48
Atti di esecuzione
In vigore dal 26 feb 2014
Atti di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche di applicazione dell’, in particolare il modello di documento da utilizzare.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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