Art. 2
Modifica della direttiva 92/85/CEE
In vigore dal 26 feb 2014
Modifica della direttiva 92/85/CEE
L’allegato I della direttiva 92/85/CEE è così modificato:
1)
la sezione A è così modificata:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell’, paragrafo 2, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II.
(*2) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;"
b)
il punto 3 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell’allegato II;
—
mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
—
cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),
—
tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
—
tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371).
(*3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;"
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
agenti chimici che figurano nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
(*4) Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).»;"
2)
la sezione B è sostituita dalla seguente:
«B. Processi
Processi industriali che figurano nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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