Art. 1

Modifica della direttiva 92/58/CEE

In vigore dal 26 feb 2014
Modifica della direttiva 92/58/CEE La direttiva 92/58/CEE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell’Unione.»; 2) all’allegato I, il punto 12 è sostituito dal seguente: 12.   Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all’allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;" 3) all’allegato II, la sezione 3.2 è così modificata: a) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato; b) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «(***) Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all’allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»; 4) l’allegato III è così modificato: a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente: «1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. L’etichettatura di cui al primo comma può essere: — sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008; — completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi; — completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose» b) al punto 5, primo e secondo comma, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».
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Modifica della direttiva 92/58/CEE (Art. 1 Direttiva (UE) 2014/27) — Testo vigente | Portale Normativo