Art. 26

Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

In vigore dal 26 feb 2014
Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali 1.   Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongano di procedure che consentano ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all’elenco delle condizioni dell’, paragrafo 2, o delle informazioni fornite a norma dell’, laddove tali titolari dei diritti, organismi di gestione collettiva e fornitori di servizi online, sulla base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le informazioni non siano corretti rispetto ai loro diritti su opere musicali online. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati senza indugio. 2.   Gli organismi di gestione collettiva forniscono ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio musicale gestito dai medesimi ed ai titolari dei diritti i quali hanno affidato loro la gestione dei propri diritti su opere musicali online a norma dell’, i mezzi per trasmettere loro per via elettronica informazioni sulle loro opere musicali, sui loro diritti su tali opere e sui territori riguardo ai quali i titolari dei diritti autorizzano gli organismi. A tale riguardo, gli organismi di gestione collettiva e i titolari dei diritti tengono conto, nel limite del possibile, degli standard o delle prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o unionale, per consentire ai titolari dei diritti di specificare l’opera musicale, integralmente o in parte, i diritti online, integralmente o in parte, e i territori riguardo ai quali concedono la propria autorizzazione all’organismo di gestione collettiva. 3.   Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli , l’organismo di gestione collettiva applica altresì il paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio dell’organismo di gestione collettiva mandatario, a meno che gli organismi di gestione collettiva non si accordino diversamente.
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Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali (Art. 26 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo