Art. 82

Decisioni della commissione giudicatrice

In vigore dal 26 feb 2014
Decisioni della commissione giudicatrice 1.   La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri. 2.   La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. 3.   La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti. 4.   L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. 5.   I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. 6.   È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:24:oj#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Decisioni della commissione giudicatrice (Art. 82 Direttiva (UE) 2014/24) — Testo vigente | Portale Normativo