Art. 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 26 feb 2014
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 1.   Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l’amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli , ossia: i) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione; ii) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’ che giustificano il ricorso a tali procedure; f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’ che giustificano il ricorso a tali procedure; g) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici; i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate. La relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 4, lettera a). Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’ o dell’, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 3.   La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti di cui all’ quando essi ne fanno richiesta.
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