Art. 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

In vigore dal 26 feb 2014
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II; ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
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Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici (Art. 13 Direttiva (UE) 2014/24) — Testo vigente | Portale Normativo