Art. 13
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
In vigore dal 26 feb 2014
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a)
appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
i)
attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii)
lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b)
appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:24:oj#art-13