Art. 13 · Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Art. 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

In vigore dal 26 feb 2014
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II; ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
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