Art. 29

Norme applicabili alle comunicazioni

In vigore dal 26 feb 2014
Norme applicabili alle comunicazioni 1.   Fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni: a) mezzi elettronici; b) posta o fax; c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole; d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso dei mezzi elettronici di comunicazione, per le concessioni, al di là degli obblighi fissati all’, paragrafo 2, e all’. 2.   Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio, e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Essi esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:23:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme applicabili alle comunicazioni (Art. 29 Direttiva (UE) 2014/23) — Testo vigente | Portale Normativo