Art. 28

Riservatezza

In vigore dal 26 feb 2014
Riservatezza 1.   Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sui contratti di concessione aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli , l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte. Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che essi rendono disponibili durante tutta la procedura di aggiudicazione delle concessioni.
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Riservatezza (Art. 28 Direttiva (UE) 2014/23) — Testo vigente | Portale Normativo