Art. 43

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 feb 2014
Disposizioni transitorie 1.   La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016. 2.   Gli intermediari del credito che già svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all’, punto 5, prima del 21 marzo 2016 e che non sono stati ancora abilitati conformemente alle condizioni stabilite nel diritto nazionale dello Stato membro di origine che recepisce la presente direttiva possono continuare a svolgere tali attività conformemente al diritto nazionale fino al 21 marzo 2017. Se un intermediario del credito invoca tale deroga, può svolgere le attività soltanto all’interno del suo Stato membro d’origine a meno che non soddisfi anche i necessari requisiti giuridici degli Stati membri ospitanti. 3.   I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che svolgono attività disciplinate dalla presente direttiva prima del 20 marzo 2014 si conformano alla normativa nazionale che recepisce l’ entro il 21 marzo 2017.
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Disposizioni transitorie (Art. 43 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo