Art. 10

Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing

In vigore dal 4 feb 2014
Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In particolare, sono vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.
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Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo